Art. 1
È costituita sotto gli auspici del Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale (GITISA).
Art. 2
La sede dell’Associazione è presso la residenza del Presidente pro tempore.
CAPO II – SCOPI
Art. 3
Associazione no profit i cui scopi sono:
CAPO III – SOCI
Art. 4
L’Associazione si compone di: Soci onorari; Soci individuali; Soci collettivi; Soci sostenitori; Soci corrispondenti; Soci benemeriti.
Art. 5
I soci hanno diritto a partecipare ai convegni, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzate dall’Associazione con quote ridotte. I soci di cui all’Art. 4 comma b), hanno inoltre diritto ad esercitare l’elettorato attivo e passivo.
Art. 6
I Soci collettivi, individuali, sostenitori, corrispondenti, benemeriti, potranno essere chiamati a contribuire nelle spese dell’Associazione pagando una quota che sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta Esecutiva.
Art. 7
I Soci che intendessero recedere dall’Associazione dovranno darne comunicazione scritta alla sede dell’Associazione entro il primo semestre dell’anno in corso.
Art. 8
Il socio eventualmente moroso decade dalla qualifica di Socio e dai diritti che da questa ne conseguono. La qualifica di socio può altresì decadere per indegnità.
CAPO IV – ORGANIZZAZIONE
Art. 9
Sono Organi dell’Associazione:
Art. 10
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto.
Le Assemblee generali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie; sono convocate dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da un componente della Giunta Esecutiva, ovvero su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, luogo, ed ora della riunione nonché l’ordine del giorno con l’indicazione specifica degli argomenti da trattare. L’avviso deve essere spedito agli associati mezzo e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
All’assemblea possono partecipare ed hanno diritto al voto gli associati in regola con i pagamenti dei contributi sociali maturati fino all’anno che precede quello di convocazione dell’Assemblea.
Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato munito di delega scritta; è ammesso il cumulo di deleghe, fino ad un numero di tre.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente della Giunta Esecutiva da lui delegato.
Le Modalità di votazione sono stabilite dall’Assemblea.
Le delibere regolarmente assunte nelle assemblee vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.
Art. 11
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria sarà convocata almeno una volta l’anno è valida in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno del numero totale dei voti degli associati.
L’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentanti.
L’Assemblea Ordinaria delibera:
L’Assemblea Ordinaria nomina i componenti del Collegio Sindacale su proposta del Presidente.
L’Assemblea Ordinaria costituisce le Delegazioni Territoriali e nomina i responsabili dell’attività delle suddette Delegazioni.
Le Assemblee Ordinarie possono essere convocate anche a mezzo di referendum per il punto b); mentre sono convocate solo a mezzo di referendum per i punti a), c) e per la nomina del Collegio Sindacale.
Il Referendum è indetto dalla Giunta Esecutiva:
Art. 12
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria delibera:
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi del numero totale dei voti degli associati in regola con le quote sociali.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno un terzo più uno del numero totale dei voti degli associati aventi diritto. Per quanto riguarda il Referendum valgono le norme relative all’assemblea straordinaria in 2a convocazione.
Art. 13
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva viene eletta dall’Assemblea Generale degli associati e rimane in carica per tre anni.
La Giunta Esecutiva è formata da:
Il Presidente ed i tre componenti vengono eletti dall’Assemblea. Fra i tre componenti la Giunta individua il Tesoriere.
Art. 14
Sono compiti della Giunta Esecutiva:
Il Tesoriere è autorizzato a operare sui depositi di conto corrente bancario e postale, cura la gestione finanziaria dell’Associazione, su direttive ricevute dalla Giunta Esecutiva.
Le riunioni della Giunta Esecutiva saranno valide se sarà presente la maggioranza dei componenti totali della Giunta, con la presenza del Presidente. Nelle riunioni dove, secondo l’ordine del giorno, è ritenuta necessaria dal Presidente la presenza del Tesoriere economo, la validità sopradetta si intende conseguita con la suddetta presenza.
Art. 15
PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; convoca, presiede e viene eletto dall’Assemblea; indice le riunioni della Giunta e ne compila l’ordine del giorno; dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta.
Il Presidente può delegare funzioni e compiti ai componenti della Giunta; la Giunta ratifica tali deleghe. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.
Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente indice l’Assemblea per le elezioni della Giunta e fissa il calendario dei relativi adempimenti.
Il Presidente può essere eletto non più di due volte consecutive.
CAPO V – COMITATI E COMMISSIONI
Art. 16
L’attività dell’Associazione può svolgersi anche attraverso Comitati permanenti e Commissioni istituite di volta in volta per scopi definiti. La Giunta Esecutiva ne nomina il Coordinatore.
Possono essere chiamati a far parte di tali Comitati e Commissioni anche persone non iscritte all’Associazione, in considerazione di una loro particolare competenza. Le Commissioni decadono in coincidenza con la Giunta Esecutiva; i Comitati, invece, a conclusione del mandato loro affidato.
CAPO VI – VARIE E NORME FINALI
Art. 17
Le modifiche al presente Statuto possono essere richieste dalla Giunta Esecutiva o con richiesta firmata da almeno il 20% dei Soci.
Le modifiche proposte saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci mediante Referendum. Per l’approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche di statuto entrano in vigore non appena approvate.
Art. 18
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal patrimonio residuo dell’A.N.D.I.S. alla data di approvazione del presente statuto, dalle eventuali quote dei soci individuali e collettivi, dai contributi straordinari, dalle eventuali dotazioni tecnico-amministrative, dalle donazioni, dai servizi resi nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, così come risulta dal bilancio annuale.
Art. 19
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato a mezzo Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad altre Associazioni od Istituti similari o a scopo di beneficenza.
CAPO VII – NORME TRANSITORIE
Art. 20
Come norma transitoria si stabilisce che sono riconosciuti Soci ordinari dell’Associazione, in prima istanza, i Soci GITISA che ne facciano richiesta al Presidente via e-mail.
Ai fini delle modifiche di Statuto di cui all’assemblea del 24 settembre 2019, vista la mancanza degli elenchi dei Soci, fatto salvo il diritto di terzi, sono da considerarsi Soci individuali tutti i partecipanti all’assemblea del GITISA tenuta nella stessa data.
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